Inammissibilità Ricorso: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di esaminare nel merito le ragioni dell’impugnazione. Questa situazione si verifica quando l’atto manca dei requisiti previsti dalla legge o, come nel caso in esame, risulta manifestamente infondato. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un errore nella comprensione degli atti processuali possa portare a un esito negativo per il ricorrente, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misure Alternative
Un detenuto, al fine di espiare la sua pena residua, aveva presentato al Tribunale di Sorveglianza una richiesta per la concessione di una misura alternativa, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. L’obiettivo era quello di ottenere un percorso di reinserimento al di fuori del carcere, dimostrando la possibilità di un recupero sociale.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, ha respinto la richiesta. La decisione si basava su una prognosi sfavorevole riguardo al futuro comportamento del soggetto. Gli elementi considerati negativi erano molteplici:
* La mancanza di una revisione critica delle sue precedenti condotte criminali.
* La pendenza di numerosi altri procedimenti penali per reati commessi sia prima che dopo aver già beneficiato di un’altra misura alternativa.
* L’assenza di un’attività lavorativa stabile.
* La sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, indice di una accertata pericolosità sociale.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero le condizioni di affidabilità necessarie per concedere un beneficio che presuppone un percorso di risocializzazione già avviato.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore Procedurale Contestato
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge di natura procedurale. Nello specifico, sosteneva che il Tribunale avesse tenuto l’udienza per la ratifica di una decisione provvisoria del Magistrato di Sorveglianza il 21 maggio 2024, ovvero un giorno prima che tale decisione fosse effettivamente depositata (il 22 maggio 2024). Secondo il ricorrente, questa anomalia temporale avrebbe viziato l’intero procedimento, rendendo nulla l’ordinanza.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. L’argomentazione del ricorrente si basava su un evidente malinteso. Gli Ermellini hanno chiarito che il procedimento esaminato dal Tribunale di Sorveglianza il 21 maggio non riguardava la decisione depositata il 22 maggio, ma una precedente ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 4 marzo 2024. Quest’ultima era stata regolarmente notificata sia al difensore che al detenuto.
Successivamente, il detenuto aveva presentato una nuova e diversa istanza di misura alternativa, che era stata rigettata. Gli atti di questo secondo rigetto erano stati semplicemente uniti al procedimento già pendente per la ratifica della decisione del 4 marzo. Di conseguenza, non sussisteva alcuna nullità processuale o sostanziale, poiché il Tribunale aveva deliberato su un atto di cui tutte le parti erano a conoscenza da mesi.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre alla conferma del diniego della misura alternativa, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa. Questo caso sottolinea l’importanza di una corretta comprensione degli atti processuali prima di intraprendere un’impugnazione, per evitare che un errore di valutazione si traduca in un’ulteriore sanzione.
Per quale motivo il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente respinto la richiesta di misura alternativa?
Il Tribunale ha respinto la richiesta perché ha ritenuto impossibile formulare una prognosi favorevole sul ricorrente, a causa della mancanza di una revisione critica delle sue condotte, della pendenza di molti altri procedimenti penali, dell’assenza di un lavoro e della sua accertata pericolosità sociale.
Su quale presunto errore si basava il ricorso in Cassazione?
Il ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge derivante dal fatto che l’udienza del Tribunale per la ratifica di una decisione si sarebbe tenuta il 21 maggio 2024, ovvero prima che la decisione stessa venisse depositata il 22 maggio 2024, configurando un vizio procedurale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha chiarito che l’argomento del ricorrente era basato su un errore: la decisione oggetto dell’udienza era una precedente ordinanza del 4 marzo 2024, regolarmente notificata, e non quella depositata il 22 maggio. Pertanto, non sussisteva alcuna nullità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare per l’espiazione di una pena residua, ritenendo impossibile formulare una prognosi favorevole per la mancanza di una revisione critica delle precedenti condotte criminose, la pendenza di molti altri procedimenti penali per reati commessi nel periodo immediatamente antecedente all’inizio della carcerazione e dopo avere beneficiato di una misura alternativa, l’assenza di un’attività lavorativa, la sottoposizione, in data 20/12/2022, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la sua accertata pericolosità sociale;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge nella emissione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale fissato e tenuto in data del 21 maggio 2024 l’udienza per la ratifica della decisione del magistrato di sorveglianza in merito alla concessione provvisoria della misura alternativa, prima che si conoscesse tale decisione provvisoria, in quanto depositata solo in data 22 maggio 2024;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto dagli atti risulta che la decisione sottoposta alla ratifica del tribunale di sorveglianza, e da questo esaminata nel procedimento n. 2024/2201 SIUS, è stata emessa dal magistrato di sorveglianza in data 04 marzo 2024 (n. 2023/33034 SIUS), e notificata in pari data al difensore allora nominato e in data 05 marzo 2024 al detenuto personalmente; questi ha successivamente presentato una diversa istanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa, che il magistrato di sorveglianza ha rigettato (con il provvedimento n. 2024/7249 SIUS) disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per unione al procedimento n. 2024/2201 SIUS, ritenuto ancora pendente per la ratifica della precedente ordinanza di diniego;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente