Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Infondato
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un appello privo di fondamento. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità del ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello, una decisione che sottolinea l’importanza di basare ogni impugnazione su motivi solidi e giuridicamente pertinenti.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Il ricorrente contestava, tra le altre cose, la valutazione della recidiva effettuata dai giudici di merito. Sosteneva che la motivazione non fosse adeguata a giustificare l’aggravante, ritenendo che non fossero state considerate correttamente le circostanze specifiche del suo caso.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. I giudici supremi hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla recidiva era, in realtà, del tutto adeguata. La decisione impugnata aveva correttamente valorizzato l’esistenza di due precedenti condanne, sovrapponibili per la natura dei fatti contestati.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come la sentenza di merito avesse logicamente spiegato l’intervallo di tempo tra i reati, evidenziando che tale periodo era stato caratterizzato da una misura di restrizione custodiale a carico dell’imputato. Di fronte a una motivazione così coerente e priva di vizi logici, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale e richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha condannato il ricorrente. La legge prevede, infatti, che quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che emerga una colpa incolpevole da parte del proponente, quest’ultimo debba farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata equitativamente determinata in 3.000,00 euro.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. Nel caso di specie, la motivazione sulla recidiva era logica e coerente. In secondo luogo, la manifesta infondatezza rappresenta una causa di inammissibilità che scatta quando i motivi di appello sono palesemente privi di pregio, quasi pretestuosi. Infine, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con responsabilità. Proporre un ricorso manifestamente infondato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale, da parte del legale, circa le reali possibilità di successo di un’impugnazione, prima di intraprendere un percorso giudiziario che potrebbe rivelarsi controproducente per l’assistito.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’ per manifesta infondatezza?
Significa che i motivi presentati a sostegno del ricorso sono così palesemente privi di fondamento giuridico e logico da non meritare un esame approfondito nel merito da parte della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva?
La Corte ha stabilito che la sentenza precedente aveva fornito una motivazione adeguata, valorizzando la sussistenza di due condanne simili e giustificando l’intervallo di tempo tra i reati con un periodo di detenzione dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 24/03/1977
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH Il ricorso di NOME è inammissibile atteso che sussiste una adeguata motivazione della recidiva che valorizza la sussistenza di due condanne tra loro sovrapponibili quanto ai fatti e rispetto alle quali in maniera non incoerente si evidenzia come l’intervallo di tempo sussistente sia connotato da una restrizione custodiale dell’imputato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024