Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel processo penale. Quando un appello non soddisfa i requisiti di legge, il giudice non può nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un chiaro esempio di questa regola, rigettando un ricorso perché ritenuto ‘generico’. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e criticamente argomentati.
Il Contesto: un Appello Contro una Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale. Tuttavia, invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, si era limitato a formulare delle censure astratte e generiche.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Il ricorrente non può limitarsi a denunciare errori in modo vago, ma deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della sua tesi.
Il Principio di Specificità dei Motivi
La Corte ha richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di enunciare in modo esplicito i motivi del ricorso, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. La giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite, ha costantemente affermato che un ricorso è inammissibile se non sviluppa un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, l’atto di appello deve ‘dialogare’ con la decisione precedente, smontandone le argomentazioni, e non semplicemente ignorarle o contraddirle con affermazioni generiche.
La Solidità della ‘Doppia Conforme’
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme’ alle risultanze processuali. La sentenza di secondo grado aveva ripreso e rafforzato le argomentazioni del giudice di primo grado, creando una cosiddetta ‘doppia conforme’. I giudici di merito avevano individuato una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità penale dell’imputato. Questa ricostruzione, giudicata completa e razionale, non presentava alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità, rendendola non censurabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono puramente procedurali e si concentrano sulla qualità dell’atto di impugnazione. Il fulcro della questione è che il ricorso era privo dei requisiti minimi di specificità. Il ricorrente ha fallito nel suo onere di indicare chiaramente quali fossero i passaggi illogici o le violazioni di legge nella sentenza d’appello, limitandosi a dedurre vizi in modo astratto. Per la Corte, un ricorso così formulato non permette al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, poiché non individua con precisione i punti della decisione da riesaminare. Di conseguenza, l’unica via percorribile era dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La conclusione pratica di questa ordinanza è chiara e diretta agli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e precisione assoluti. Non è sufficiente esprimere dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e argomentata. In mancanza di ciò, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza che la sentenza di condanna diventerà definitiva e il ricorrente sarà obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è ‘generico’, ovvero se non enuncia e argomenta in modo specifico e critico i motivi di contestazione contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente ha l’onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano le sue censure. Non basta una generica affermazione di violazione di legge, ma è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7872 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME il 07/03/1968
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01);
rilevato, inoltre, che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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