Inammissibilità del Ricorso: Perché un Appello Generico Viene Rigettato
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi, in particolare quando si contesta la misura della pena. La decisione sottolinea un principio cardine della procedura penale: non basta lamentare una sentenza ritenuta ingiusta, ma è necessario articolare critiche precise e tecnicamente fondate. Vediamo perché l’inammissibilità del ricorso è stata la conseguenza inevitabile in questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’oggetto della contestazione non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma si concentrava esclusivamente sulla determinazione della pena. Il ricorrente, infatti, riteneva la sanzione inflittagli eccessivamente severa e ne chiedeva una riduzione, auspicando una pena più mite.
I motivi del ricorso, tuttavia, si limitavano a questa generica richiesta, senza entrare nel merito del ragionamento seguito dai giudici d’appello per giungere a quella specifica quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria della pena).
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè se la pena fosse o meno equa – ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. L’inammissibilità del ricorso scatta quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto le richieste del ricorrente, ma lo ha anche condannato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e puntuale riguardo ai criteri utilizzati per la dosimetria della pena. A fronte di questa motivazione, il ricorso dell’imputato è stato giudicato ‘aspecifico’.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a invocare una pena più mite senza però indicare concretamente dove risiedesse il ‘vizio di illogicità’ della motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente, per la Cassazione, esprimere un mero dissenso rispetto alla pena inflitta. È indispensabile, invece, che il ricorso individui e argomenti in modo specifico le ragioni per cui il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sarebbe errato. La mancanza di una critica circostanziata e pertinente rende il motivo di ricorso generico e, come tale, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso, specialmente dinanzi alla Corte di Cassazione. Le impugnazioni non possono essere semplici lamentele, ma devono configurarsi come critiche tecniche precise, capaci di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella decisione contestata. Un ricorso che si limiti a chiedere un risultato più favorevole senza demolire, con argomenti puntuali, le fondamenta della sentenza impugnata, è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito. La decisione serve da monito: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano ‘aspecifici’. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza indicare concretamente alcun vizio di illogicità nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., citato nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
È sufficiente chiedere una pena più mite per presentare un ricorso valido in Cassazione?
No. Come chiarito da questa ordinanza, una semplice richiesta di riduzione della pena non è sufficiente. È necessario che il ricorso contesti in modo specifico e argomentato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nel determinare la sanzione, evidenziando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 20176/25
ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito all determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fro di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
Il PréAidé te