Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Boccia l’Appello Generico
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un principio cardine del nostro sistema processuale è la specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato a causa della sua eccessiva genericità. Questo caso offre un’importante lezione sulla necessità di formulare censure precise e puntuali per poter sperare in una riforma della sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto responsabile per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) e per furto di energia elettrica. Non accettando la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha riscontrato un vizio preliminare e insanabile: la genericità dei motivi di appello. Secondo i giudici supremi, il ricorso si limitava a formulare censure astratte e del tutto aspecifiche sulla presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a una doglianza generica, senza un reale confronto con le giustificazioni fornite a sostegno della condanna.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul dettato degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che impongono, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, mancava totalmente questo requisito.
I giudici hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sostenuta da un “conferente apparato argomentativo”. Il ricorso, invece, non ha mosso alcuna critica specifica a tale apparato. La Cassazione ha ribadito che non è sufficiente lamentare genericamente una “carenza di motivazione”, ma è necessario individuare con precisione le parti della sentenza che si ritengono illogiche o contraddittorie e spiegare perché. L’assenza di un confronto critico con le adeguate giustificazioni fornite dai giudici di merito ha reso il ricorso un atto processuale inefficace, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per ogni difensore. La preparazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di argomentazioni tecniche e puntuali. Le censure generiche, che non si misurano con la specifica motivazione del giudice, sono destinate a fallire. Questa ordinanza conferma che il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e funzionalità del sistema giudiziario. Per l’imputato, le conseguenze sono state la conferma della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge, ad esempio quando i motivi presentati sono formulati in termini troppo generici e non specificano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “aspecifici”?
Significa che le lamentele sono vaghe e non si confrontano in modo critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando. In pratica, non basta affermare che la motivazione è carente, ma bisogna spiegare dove e perché lo è.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e furto di energia elettrica. NOME NOME, di cui all’art.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, ir erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche tenere conto nell’applicazione della legge penale; carenza di rr ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato. iosservanza o di cui si deve lotivazione in
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genE mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnati diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta c apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. in termini del Tiche circa la ì, la quale, la conferente
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilita 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’aff responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottat (artt. 581 e diritto e gli assente ogni ?Tmazione di
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inann condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE euro tremila in favore della Cassa delle ammende. missibile, con Ala somma di
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. lamento delle i Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il PresiOepte