Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un principio fondamentale, spesso ribadito dalla Corte di Cassazione, riguarda la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si rivela vaga e ripetitiva, il rischio concreto è l’inammissibilità ricorso generico, una pronuncia che impedisce al giudice di entrare nel vivo della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini tra una critica ammissibile e una censura destinata a fallire.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado su vari punti, tra cui la valutazione della responsabilità penale, il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione di determinate disposizioni normative. Il ricorso approdava così dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione centrale: i motivi presentati dalla difesa erano generici e meramente reiterativi. In altre parole, l’appellante non aveva formulato critiche nuove e specifiche contro le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si era limitato a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. Questa carenza ha portato i giudici a decretare l’inammissibilità ricorso generico.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza della Suprema Corte si sofferma su tre punti chiave per giustificare la propria decisione, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione di un atto di impugnazione.
La Mancanza di Specificità e Correlazione
Il primo e più importante profilo riguarda la violazione del principio di specificità dei motivi, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La Corte ha rilevato una totale mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Un’impugnazione efficace, spiegano i giudici, non può limitarsi a ripetere le doglianze già sollevate, ma deve instaurare un dialogo critico con la motivazione del provvedimento contestato, evidenziandone specifici errori o lacune.
Il Rispettto della Discrezionalità del Giudice di Merito
Un secondo aspetto toccato dalla Corte riguarda gli aspetti sanzionatori. La difesa aveva criticato la gestione delle circostanze, il loro bilanciamento e l’entità della pena. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: queste valutazioni rientrano nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito. Tali scelte sono insindacabili in sede di legittimità, a meno che non presentino profili di manifesta illogicità, cosa che nel caso concreto non è stata riscontrata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione corretta e coerente su tutti gli aspetti della sanzione.
La Genericità delle Censure Residue
Infine, anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 545 bis c.p. è stato liquidato come generico. I giudici hanno osservato che la critica si basava su “frasi di stile”, senza un reale confronto con la motivazione “quanto mai ampia” fornita dalla Corte d’Appello su quel punto. Questo conferma che ogni motivo di ricorso deve essere puntuale e non può affidarsi a formule astratte.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento è un monito per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere uno strumento di critica mirata, specifica e pertinente. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti non solo è inutile, ma comporta conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. L’inammissibilità ricorso generico rappresenta, quindi, una sanzione processuale per l’abuso dello strumento impugnatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ dei motivi di ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione non stabilisce una chiara e puntuale correlazione tra le ragioni della decisione contestata e le critiche mosse. Invece di attaccare specifici passaggi logici della sentenza, si ripropongono difese in modo astratto e generale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26057 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, in particolare, che la Corte d’appello ha correttamente motivato:
(i) sulla responsabilità dell’imputato (pg.3 e 4),
(ii) su tutti gli aspetti sanzionatori, dovendosi ricordare che ogni aspetto del trattamento, dalla applicazione delle circostanze al loro bilanciamento, dalla recidiva all’entità della pena rientrano nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e sono immuni da critica ogni qual volta, come nel caso concreto, non presentino profili di manifesta illogicità;
(iii) sulla mancata applicazione dell’art.545 bis c.p., motivo generico basato su frasi di stile, a fronte di una motivazione della sentenza quanto mai ampia;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Constaliere Estensore
Il PrIs