Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’inammissibilità ricorso è un concetto cruciale nella procedura penale, che può determinare l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5977/2025) offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’individuo, ritenuto responsabile in secondo grado, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un ultimo grado di giudizio. Tuttavia, il suo appello si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise. Il primo motivo di ricorso, che contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, è stato giudicato generico. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità, che ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, porta all’inammissibilità, si manifesta proprio quando non vi è una correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso. In altre parole, un ricorso efficace deve criticare puntualmente la sentenza precedente, non limitarsi a ripetere argomenti già sconfessati.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso fosse privo delle necessarie ragioni di diritto, ovvero dei riferimenti normativi e giuridici a sostegno della doglianza. Questo ha ulteriormente contribuito a qualificare l’impugnazione come inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare un’impugnazione specifica, tecnica e pertinente, che dialoghi criticamente con la decisione che si intende contestare. Un ricorso generico e ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un aggravio di costi per il ricorrente e la fine del percorso processuale.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è ritenuto generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza una specifica e critica correlazione con le motivazioni della decisione impugnata.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso generico?
La genericità dei motivi, secondo l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Cosa comporta economicamente per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5977 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/09/1992
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
peraltro, il motivo di ricorso è privo delle ragioni di diritto oggetto della doglianza;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il qonsigliere Es nsor
Il Presidente