Inammissibilità del Ricorso: Perché un Appello Generico Viene Respinto dalla Cassazione
Nel sistema giudiziario, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la giustizia e la corretta applicazione della legge. Tuttavia, per essere efficace, un ricorso deve rispettare precisi requisiti di forma e di sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la specificità dei motivi. Affrontando un caso di inammissibilità del ricorso, i giudici supremi hanno chiarito che le critiche generiche e non argomentate contro una sentenza non possono trovare accoglimento, portando a conseguenze negative per chi le propone.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per contestare la decisione dei giudici di merito. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato in presenza di determinate condizioni evidenti.
La Genericità del Motivo di Ricorso
L’elemento che ha determinato l’esito del giudizio è stato il modo in cui il motivo è stato formulato. Secondo la Suprema Corte, la doglianza del ricorrente si limitava a una “mera asserzione”. In altre parole, l’atto di appello si limitava a enunciare la violazione della norma senza però “valorizzare alcuna ragione” specifica per cui i giudici dei gradi precedenti avrebbero dovuto prosciogliere l’imputato. Il ricorso era privo di “rilievi critici esplicitamente enunciati e argomentati” rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che avevano fondato la sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità ha reso la contestazione del tutto generica e, di conseguenza, inefficace.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha applicato un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari a far comprendere al giudice dell’impugnazione quali sono le critiche mosse alla decisione precedente e perché essa sarebbe errata. Non spetta alla Corte ricercare o interpretare le possibili ragioni del ricorrente.
I giudici hanno sottolineato che presentare “deduzioni del tutto generiche” non soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla legge. L’appello non può essere una semplice manifestazione di dissenso, ma deve trasformarsi in una critica strutturata, logica e giuridicamente fondata, che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La decisione della Corte ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito della questione. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria: la precisione e l’argomentazione sono essenziali. Un ricorso efficace deve individuare con chiarezza gli errori della sentenza impugnata e spiegare, con solidi argomenti di fatto e di diritto, le ragioni per cui essa dovrebbe essere annullata o riformata. La genericità, al contrario, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico. Non conteneva critiche specifiche e argomentate contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, limitandosi a una mera asserzione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la contestazione si limita a enunciare una presunta violazione di legge (in questo caso, dell’art. 129 c.p.p.) senza spiegare in modo dettagliato e specifico perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata e per quali motivi si sarebbe dovuta applicare la norma invocata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua richiesta non è stata esaminata nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
che, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non valorizza alcuna ragione per la quale i giudici di merito avrebbero potuto pronunciare una sentenza di proscioglimento del prevenutoex art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
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Il presidente