Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Nel mondo del diritto, la forma è sostanza. Un principio che trova piena applicazione nella redazione degli atti di impugnazione. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5006/2024 offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di appello possa condurre a una secca dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché non basta lamentarsi di una sentenza, ma è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le sue motivazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. Il ricorrente contestava la determinazione della pena inflittagli, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse viziata. In particolare, la difesa lamentava che la pena si fosse discostata dal minimo edittale senza adeguate giustificazioni. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione. La conseguenza di questa decisione è stata non solo la conferma della sentenza di appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’inammissibilità ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo di ricorso non era altro che una ‘censura riproduttiva’ di una questione già sollevata in sede di appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni, senza però confrontarsi con la ‘dettagliata motivazione’ fornita dalla Corte di Appello. 
La Corte territoriale aveva, infatti, evidenziato ‘plurimi motivi’ che giustificavano l’aumento della pena rispetto al minimo previsto dalla legge. Il ricorso, ignorando completamente queste specifiche ragioni, è risultato ‘generico’. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento (citando la sentenza n. 34270/2007), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità se manca ogni correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. Non si può far finta che il giudice precedente non abbia motivato; bisogna attaccare specificamente quelle motivazioni, punto per punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile o una semplice riproposizione di lamentele. È un atto tecnico che richiede precisione, specificità e un dialogo critico con la decisione che si contesta. Ignorare le argomentazioni del giudice precedente non solo rende l’impugnazione inefficace, ma espone anche a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi non è un formalismo, ma la garanzia di un processo giusto ed efficiente, che eviti di sovraccaricare il sistema giudiziario con appelli privi di fondamento concreto.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse questioni del grado precedente senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, oppure quando non indica chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché è importante confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata?
È fondamentale perché il giudizio di impugnazione non è un nuovo processo, ma un controllo sulla correttezza della decisione precedente. Per consentire al giudice superiore di svolgere questo controllo, il ricorrente ha l’onere di indicare precisamente quali parti della motivazione contesta e per quali ragioni, dimostrando che il giudice precedente ha commesso un errore.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5006  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al determinazione della pena è censura riproduttiva di analoga questione posta in sede di gravame e generica nella parte in cui non si confronta con la dettagliata motivazione de Corte territoriale che ha evidenziato i plurimi motivi alla base del discostamento dal min edittale (pag. 3); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se man indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.