Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, chiarendo i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione. Il caso evidenzia come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni che hanno guidato i giudici supremi.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. L’appellante, attraverso i suoi motivi, chiedeva una riconsiderazione dei fatti che portasse a una pena più mite, basandosi su una ricostruzione degli eventi più favorevole.
Tuttavia, il ricorso non individuava specifici errori logici o giuridici nel percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Poiché i motivi presentati dall’imputato si limitavano a proporre una diversa e più “benevola” lettura dei fatti, senza muovere critiche concrete e specifiche alla sentenza della Corte d’Appello, il ricorso è stato considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte d’Appello
La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena. I giudici di secondo grado avevano tenuto conto di diversi fattori aggravanti, tra cui:
* La recidiva dell’imputato, definita reiterata, specifica e infraquinquennale.
* La gravità delle condotte criminose.
* L’estrema caparbietà criminale dimostrata.
Questi elementi hanno portato a una valutazione negativa della personalità dell’imputato, considerata indice di una significativa pericolosità sociale. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso che non la contesta punto per punto, ma si limita a chiedere una valutazione più mite, è destinato all’insuccesso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso fossero generiche. A fronte di una motivazione ben argomentata dal giudice di primo grado e confermata in appello, l’appellante si è limitato a invocare una pena più mite sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti. Tale approccio non è consentito in sede di legittimità, dove non si può procedere a una nuova valutazione del merito della causa. Mancando una concreta indicazione che giustificasse il dedotto vizio di motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale: per impugnare efficacemente una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È indispensabile articolare critiche precise, tecniche e giuridicamente fondate contro la motivazione del provvedimento. Un’impugnazione generica, che si traduce in una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, tale esito comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici. L’imputato ha richiesto una pena più mite basandosi su una diversa ricostruzione dei fatti, senza però indicare alcun vizio di motivazione specifico e concreto nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena?
La Corte d’Appello ha motivato la pena considerando la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale dell’imputato, la gravità delle condotte, l’estrema caparbietà criminale dimostrata e una valutazione negativa della sua personalità, ritenuta socialmente pericolosa.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 451 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 13/10/1993
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito all determinazione della pena, condividendo la determinazione della pena irrogata dal primo Giudice, in ragione della contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, ri equivalente alle attenuanti generiche, oltre che della gravità delle condotte di reato, estrema caparbietà criminale dimostrata dall’imputato, e quindi sulla base di una valutazio negativa della personalità dell’imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte una motivazione che si riporta alle considerazioni del giudice di primo grado (in punto di dur della condotta oppositiva e intensità del dolo), invocano una pena più mite sulla base di u diversa e più benevola ricostruzione dei fatti, ma senza alcuna concreta indicazione ch giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.