Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario, specialmente dinanzi alla Corte di Cassazione, è un’attività che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale formulare motivi specifici e pertinenti, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo principio fondamentale della procedura penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il fulcro del gravame era la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivedere tale decisione, ritenendola ingiusta. Tuttavia, la forma e la sostanza del ricorso si sono rivelate inadeguate a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando l’appello inammissibile. La ragione principale risiede nella genericità del motivo addotto. Secondo i giudici, il ricorso era “meramente evocativo del vizio enunciato”, ovvero si limitava a lamentare la carenza di motivazione senza però articolare una critica effettiva e circostanziata contro la decisione impugnata.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente enunciare un vizio; è necessario dimostrare la correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle argomentate nel provvedimento che si contesta. In altre parole, l’appellante non può ignorare le affermazioni del giudice precedente, ma deve analiticamente confrontarsi con esse, pena la caduta nel vizio di aspecificità, come ribadito da una costante giurisprudenza (in questo caso, viene citata la sentenza n. 34270 del 2007).
Un Ulteriore Vizio: La Mancata Deduzione nel Merito
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato un secondo, e altrettanto grave, difetto. Il motivo di ricorso risultava “indeducibile”, poiché la questione specifica non era stata sottoposta al vaglio della Corte di merito (la Corte d’Appello). Questo significa che non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione una censura che non sia stata precedentemente discussa e decisa nei gradi di giudizio precedenti. Il ricorso per Cassazione è un giudizio di legittimità, non un’occasione per introdurre nuovi temi di dibattito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorso mancasse di una “effettiva censura”. Non basta affermare che una motivazione è carente; bisogna spiegare perché, punto per punto, confrontandosi con il testo della sentenza impugnata. L’atto di appello era privo di questa analisi critica, limitandosi a una sterile lamentela. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte entrare nel merito della questione, obbligandola a fermarsi al vaglio preliminare di ammissibilità. La combinazione tra la genericità del motivo e la novità della censura ha quindi creato una barriera insormontabile, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è stata netta: ricorso dichiarato inammissibile e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un esercizio di precisione chirurgica. Ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata. Ignorare questi principi non solo rende vana l’azione legale, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo presentato era generico. Non conteneva una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitava a enunciare un vizio in modo astratto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorrente e quelle della decisione che si contesta. In pratica, l’atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni del giudice precedente ma deve confrontarsi analiticamente con esse.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/05/1985
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il motivo risulta, altresì, indeducibile in quanto non sottoposto al vaglio Corte di marito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.