Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15446 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 06/12/2003 COGNOME nato a AGIRA il 08/10/1953
avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato ricorso proposto da COGNOME e COGNOME a mezzo dei comune difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis,
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cod. proc. pen e
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introdotto dalla iegae n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 20r i
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– corso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra hchiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, airillega
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della cairettezza della sua qualificazione giuridica e della congraità della pena
“patteggiata” (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pl<oumya, Rv.
234824). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,
ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione giuridica dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soll casi di errore
ninifesto, configarabiie quando tale Qualificazione risulti, con ndiscussE, immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di irnputazione e dalie rnotiv3ziclie della sentenza» (cosi, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME Pv. 283023 – 01). Nella specie, la sentenza impugnata si ottenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dail'esame GLYPH atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento eix arie 1 2 9 ,:úq. GLYPH cc pen., che i fatti sono correttamente qualificati ai seasi deli’saii. 73, commd 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.
Ritenuto che la decisione in ordine all’inammissibilità del ricorso deve essere aclottara i’de plano”, poiché l’art. 610, comrha 5-bis’ cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione oi inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione cela pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di curo quattromilu ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inaminissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti NOME COGNOME date spose processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in ta -, ,,iore dehe Cosce delle ammende
Così deciso in data 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Pfesidente