Inammissibilità Ricorso: Perché la Cassazione Può Respingere un Appello
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere un nuovo esame del caso. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando e perché si verifica l’inammissibilità del ricorso, un concetto fondamentale che ogni cittadino dovrebbe comprendere. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello di Roma con una sentenza del 10 maggio 2024, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso i loro legali, hanno sollevato una serie di motivi di censura, sperando di ottenere un annullamento della pronuncia a loro sfavorevole. Il loro ricorso mirava a contestare sia la valutazione della loro responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ha messo un punto fermo alla vicenda. La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che i ricorsi non possedevano i requisiti formali e sostanziali per essere esaminati. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma i ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sull’inammissibilità ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha osservato che i motivi presentati dagli imputati non erano ammessi dalla legge per un giudizio di legittimità. In particolare, si trattava di ‘mere doglianze riproduttive’, ovvero della semplice ripetizione di argomenti e critiche che erano già stati ampiamente esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, la Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La Corte non può rivalutare le prove o sostituire la propria valutazione a quella, logica e corretta, dei giudici dei gradi precedenti. Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ sia sulla responsabilità penale sia sulla pena inflitta, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. Presentare le stesse identiche questioni, senza evidenziare vizi di legittimità (come una violazione di legge o un difetto di motivazione palese), rende il ricorso un tentativo inutile e, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, non sulla semplice speranza di una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Tentare di riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese. La decisione serve da monito: per accedere all’ultimo grado di giudizio, è necessario presentare censure nuove, pertinenti e fondate su reali vizi giuridici, dimostrando perché la decisione precedente sarebbe errata in diritto e non solo sgradita nel suo esito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze riproduttive’, cioè ripetevano censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello, e perché la sentenza impugnata era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘doglianze riproduttive’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele e critiche già avanzate e disattese nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 28/04/1985 NOME nato a ROMA il 24/03/1971
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità di COGNOME e COGNOME per i contestati reati); nonché da censure sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i1,41/02/2025.