Inammissibilità Ricorso: Quando un Appello Mal Fondato Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, del 11 ottobre 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla proposizione di un appello infondato. Il caso in esame dimostra come l’inammissibilità ricorso non sia solo una questione procedurale, ma comporti precise e onerose conseguenze economiche per chi lo presenta senza validi motivi. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino datata 12 febbraio 2024. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando una questione relativa alla determinazione del trattamento punitivo, ovvero l’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era sufficiente a giustificare un riesame della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su una valutazione precisa del motivo di ricorso. I giudici hanno ritenuto che la contestazione sulla determinazione della pena fosse infondata, poiché la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Inoltre, la Corte d’Appello aveva già adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive presentate su quel punto specifico.
Un aspetto cruciale della motivazione riguarda le conseguenze automatiche legate alla dichiarazione di inammissibilità ricorso. La Corte ha ribadito che, in questi casi, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), si basa sulla presunzione che chi propone un ricorso inammissibile lo faccia per colpa. Non essendo emersi elementi che potessero escludere tale colpa, la condanna è diventata una conseguenza inevitabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’uso dello strumento dell’impugnazione. Proporre un ricorso in Cassazione non è un atto privo di conseguenze. Se i motivi non sono solidi, specifici e giuridicamente fondati, il rischio non è solo quello di vedere confermata la sentenza precedente, ma anche di incorrere in una condanna accessoria al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Suprema Corte, per evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore aggravio economico.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. In questo caso, il motivo era relativo alla determinazione della pena, ma è stato ritenuto infondato e basato su una sentenza già sufficientemente motivata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la legge presume che chi propone un ricorso inammissibile lo faccia per colpa, ovvero senza la dovuta diligenza nel valutare la fondatezza dei motivi. Salvo prova contraria, che qui non è stata fornita, a questa colpa consegue l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44580 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 05UTPBT) nato il 01/01/2000
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di Nar Fall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo relativo alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.