Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/09/1960
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamen
vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena (irrogata in misura supe al minimo edittale), è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello,
aver escluso la recidiva, ha ribadito la congruenza della pena base già indiv in primo grado (in misura comunque prossima al minimo edittale), stigmatizzand
la gravità del danno e la particolare capziosità della condotta (pp. 4-5);
che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel po discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi e
negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione n prospettarsi una censura che miri ad una nuova valutazione della congruità d
pena, la cui determinazione – ciò che non ricorre nel caso di specie – non sia di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, d’altronde, quando la pena si attesti in misura non troppo distan minimi di legge, sarebbe persino sufficiente che il giudice desse conto dei impiegati solo con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (cos recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul pu Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.