Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 04/11/1964
avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sens dell’art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Massa in relazione al reato di cui al
73 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, co
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorre
dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 1
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espres
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (
comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabil il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va l’altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la pos applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contr una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verific richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento art.129 (S.U. 27 marzo 1992, COGNOME; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
711 Consigliere estenspre