Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRIVERNO il 06/01/1982
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo, articolato in più censure, posto da NOME
COGNOME a sostegno del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità
1. Il ricorrente sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamen merito nonché una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probat
senza indicare specifici travisamenti; e, comunque, riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con pertinenti argomenti dal giudice di mer
non scanditi da specifica critica.
La Corte distrettuale, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha fon il giudizio di penale responsabilità a carico dell’imputato sulle sue ammissioni
4) nonché sulla convergenza delle dichiarazioni rese da sua madre e dalla s compagna al momento dell’intervento dei carabinieri (entrambe hanno dichiarato che la capanna ed il terreno prospiciente erano in uso a Cecconi), ritenend adeguatamente riscontrate dall’attività investigativa compiuta nell’immediatez (i militari operanti erano stati costretti a sfondare la porta di ingresso della per procedere alla perquisizione, non rivenendo sul posto le chiavi all’inter uno stivale, nei termini riferiti dall’imputato e solo successivamente confermat suoi familiari).
La difesa impugnante continua ad opporre l’insufficienza del compendio probatorio senza tuttavia formulare critiche specifiche sulla tenuta logic delineato apparato argomentativo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ch ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente