Inammissibilità Ricorso: Le Regole Ferree della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più temuti nel giudizio di Cassazione. Con la recente Ordinanza n. 19674/2024, la Suprema Corte ribadisce con fermezza i paletti invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti e le conseguenze di un’impugnazione errata.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Le loro doglianze miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove così come effettuate nei primi due gradi di giudizio, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che i ricorsi non possedevano i requisiti per essere esaminati. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Confini tra Merito e Legittimità
La motivazione della Corte si articola su principi cardine della procedura penale, offrendo chiarimenti fondamentali sulla funzione della Cassazione.
Il Ruolo del Giudizio di Legittimità e l’inammissibilità ricorso
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il ‘giudizio di merito’ (proprio del Tribunale e della Corte d’Appello) e il ‘giudizio di legittimità’ (esclusivo della Cassazione). I giudici di merito hanno il compito di ricostruire i fatti, ascoltare i testimoni e valutare le prove. La Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente, senza poter rimettere in discussione l’accertamento fattuale, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado fossero state motivate in modo congruo e adeguato, basandosi su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
La Genericità delle Censure
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili anche perché le censure sollevate erano ‘assolutamente generiche e reiterative’. In altre parole, gli appellanti non hanno evidenziato specifici vizi di legge, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, chiedendo di fatto una nuova valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
L’Irrilevanza della Prescrizione Sopravvenuta
Un aspetto di grande interesse riguarda la questione della prescrizione. Uno dei reati era maturato dopo la sentenza d’appello, ma prima della decisione della Cassazione. Tuttavia, la Corte ha specificato che la cosiddetta ‘genetica inammissibilità del ricorso’ impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Poiché il ricorso è viziato all’origine, non può produrre alcun effetto, nemmeno quello di consentire alla Corte di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La sanzione dell’inammissibilità, quindi, prevale su tutto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare errori di diritto e non per tentare una terza valutazione dei fatti. Un’impugnazione che non rispetta questi confini è destinata all’inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per chi la propone. La decisione conferma che il sistema processuale è strutturato per gradi di giudizio con funzioni diverse e non ammette scorciatoie o tentativi di stravolgere le competenze di ciascun organo giudicante.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
Perché i ricorsi contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado). La Cassazione, quale giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la prescrizione del reato non è stata dichiarata, nonostante fosse maturata?
Significa che l’inammissibilità originaria (‘genetica’) del ricorso ha impedito la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, la Corte non ha potuto prendere in considerazione eventi successivi come la maturazione della prescrizione, poiché il ricorso era viziato sin dall’inizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito dell’inammissibilità ricorso?
Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAURISANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all’accertamento dei fatti con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative;
ritenuto che il reato ascritto al Martinese non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, con conseguente irrilevanza della prescrizione maturata successivamente, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
Il Con e estensore GLYPH
Il Presidente