Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TARANTO il 21/05/1975 NOME COGNOME nato a TARANTO il 06/06/1989
NOME nato a GROTTAGLIE il 05/04/1981
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME non è consentito,
avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare
l’affermazione di responsabilità e, con essa, l’applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
che, quanto ai restanti motivi proposti dagli altri ricorrenti, con i quali denuncia la illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed al
trattamento sanzionatorio, essi risultano del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento non venendo intaccata dalle censure difensive (cfr. fgg. 37 e segg.)
pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con rilevato,
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese ostenuteidella parte civile. Così deciso, il 10 aprile 2025.