Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANGELO DEI LOMBARDI il 31/10/1961
avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di AVELLINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena
concesso a NOME COGNOME per non avere adempiuto all’obbligo di restituzione cui il beneficio era condizionato;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio
(1)
di motivazione quanto alla mancata indicazione del termine entro il quale adempiere nella sentenza di cognizione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il
giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi espressamene contenuti in Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01per cui
i
nel caso in cui il termine non è fissato nella sentenza e non viene
successivamente stabilito
/
questo coincide con quello di cui all’art. 163 cod.
proc. pen. e
t
se il condannato non ha adempiuto entro tale termine
/
la
sospensione deve essere revocata; ciò, peraltro, considerato, nel caso in esame il beneficio era condizionato a un obbligo determinato di restituzione di quanto sottratto, eventualmente anche per equivalente, per cui ogni questione circa l’impossibilità di adempiere (peraltro formulata in temini astratti e generici) risulta del tutto inconferente, soprattutto ove giustificata con la sopravvenuta morte della persona offesa;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eui -o tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025