Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non si limitino a ripetere argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La decisione di secondo grado aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, sia per quanto riguarda la pena (trattamento sanzionatorio) sia per il diniego della sospensione condizionale della pena. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza incentrato proprio su questi due aspetti.
L’Oggetto della Contestazione
Il ricorrente contestava essenzialmente due punti:
1. La quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
2. Il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, che avrebbe evitato l’esecuzione della condanna.
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, meritando una revisione da parte della Suprema Corte.
Il Ricorso e la sua Inammissibilità
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto, ha concluso per una netta inammissibilità del ricorso. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi presentati sono stati giudicati ‘manifestamente infondati e generici’. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni che erano già state esaminate e respinte dal giudice del gravame. Questo approccio rende l’impugnazione non idonea a innescare un reale controllo di legittimità da parte della Cassazione.
La Valutazione dei Precedenti Penali
Un elemento cruciale che ha influenzato sia la decisione della Corte d’Appello sia quella della Cassazione sono stati i precedenti penali dell’imputato. I giudici di secondo grado avevano chiaramente motivato il diniego dei benefici di legge proprio sulla base di questi precedenti, che delineavano un quadro di personalità incline a delinquere. Tale valutazione ha portato a formulare una prognosi sfavorevole sulla futura condotta del soggetto, ritenendo quindi non opportuno concedere la sospensione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione logica e coerente. Nella sentenza impugnata, si spiegava come le modalità della condotta e, soprattutto, i precedenti penali a carico dell’imputato giustificassero sia la pena inflitta sia il mancato riconoscimento dei benefici. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato un tentativo sterile di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, è giudice di legittimità, non di merito, e il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solide argomentazioni giuridiche per avere una possibilità di successo.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è manifestamente infondato e generico, ovvero se si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza presentare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Quali elementi considera il giudice per negare la sospensione condizionale della pena?
Il giudice nega la sospensione condizionale della pena quando, sulla base di elementi come le modalità della condotta e i precedenti penali dell’imputato, esprime un giudizio di prognosi sfavorevole, ritenendo probabile che il condannato possa commettere nuovi reati in futuro.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4664 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4664 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1298/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello di Bari ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena Ł manifestamente infondato e generico perchØ fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 5 della sentenza impugnata, ove conferma il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado sulla base delle modalità della condotta e nega il riconoscimento dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME