Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/05/1998
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in rifor della pronuncia emessa il 18 settembre 2023 dal locale Tribunale per avere
riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 199
309, e conseguentemente rideterminato la pena inflitta e revocato le pen accessorie, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME
Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza di motivazione con riferimento
al diniego delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà o manifes illogicità della motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento dell
continuazione), non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospetta deduzioni generiche (così il primo motivo), nonché meramente riproduttivi di profili
di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Cor territoriale (con riguardo alle attenuanti generiche si vedano le pp. 1 e 2
app.). Sul punto, giova peraltro ricordare che, essendo il trattame sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito,
relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non si frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; riguardo alla richiesta continuazione del reato per cui si procede con altro giudicato, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto (si veda la p. 2 sent. app.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025