Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro e diretto su una delle possibili conclusioni di un procedimento giudiziario: l’inammissibilità del ricorso. Questo concetto, fondamentale nella procedura penale, segna uno stop definitivo al tentativo di riesaminare una decisione, senza che i giudici entrino nel merito della questione. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue pesanti conseguenze per il proponente.
I Fatti del Caso: Il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia in data 21 maggio 2024. Un individuo, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di adire l’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, per ottenere un riesame della sua posizione.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione nel marzo del 2025. All’esito dell’udienza, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, la Corte ha emesso la sua decisione finale attraverso un’ordinanza.
La Decisione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole per il ricorrente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questo significa che i giudici non hanno nemmeno iniziato a valutare se le lamentele del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità, che evidentemente non sono stati rispettati.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma porta con sé conseguenze economiche significative. Con la sua ordinanza, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario.
2. Il versamento di una somma di euro tremila: questa sanzione pecuniaria è stata disposta in favore della ‘Cassa delle ammende’, un fondo destinato al miglioramento del sistema penitenziario e al reinserimento sociale dei condannati.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, per sua natura, è spesso sintetica e non entra nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla decisione, come farebbe una sentenza estesa. In questo caso, il dispositivo si limita a dichiarare l’inammissibilità senza specificare quali vizi affliggessero il ricorso. Tuttavia, possiamo dedurre che il ricorso fosse carente dei requisiti formali o sostanziali previsti dal codice di procedura penale per poter essere esaminato dalla Corte di Cassazione. Tali vizi possono includere, ad esempio, la mancata specificazione dei motivi, la proposizione di questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, o il mancato rispetto dei termini.
La decisione della Corte si basa quindi su una valutazione puramente procedurale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi presentati in modo avventato o senza il necessario rigore tecnico-giuridico, che finiscono per appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è subordinato al rispetto di regole precise. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo preclude ogni possibilità di revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche un onere finanziario non trascurabile. Per chiunque intenda intraprendere un percorso legale, emerge con forza l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di redigere atti conformi alla legge per evitare una conclusione del genere, che aggiunge al danno della soccombenza anche la beffa delle sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il giudice non valuta se le ragioni del ricorrente siano giuste o sbagliate, ma si limita a respingere l’atto per un vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Cos’è la ‘Cassa delle ammende’ menzionata nell’ordinanza?
È un ente pubblico finanziato con i proventi di sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. I fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti e al miglioramento delle infrastrutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTEROTONDO il 25/11/1998
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con
la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva
del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie
minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell’agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a
condizionare e idonee turbare i militari nell’esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all’attività in corso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.