Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16577 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il 10/04/1978
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenz di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona, ha condannato COGNOME NOME per il reato di c
all’art. 483 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ric non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritt
congrua e completa argomentazione in punto di fatto è stata esclusa l’applicabilità dell’art.
bis cod. pen. (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata);
– che anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso ch ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione
diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, è stato escluso il riconoscime delle attenuanti generiche (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, pe
consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego de attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito,
elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame;
che la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità d ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente