Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza n. 44963/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali necessari per un ricorso, evidenziando le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso stesso. Quando un atto di impugnazione viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, significa che ha fallito un controllo preliminare fondamentale. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un pilastro della procedura penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il nucleo della loro contestazione riguardava l’elemento soggettivo del reato per cui erano stati condannati e, di riflesso, la qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, i ricorrenti sostenevano che la loro intenzione o colpevolezza non fosse stata correttamente valutata dai giudici di merito.
Il loro difensore, con un unico atto, ha presentato le doglianze alla Suprema Corte, sperando di ottenere un annullamento della decisione precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e, con una decisione netta, li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa pronuncia non valuta se i ricorrenti avessero ragione o torto nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente: l’atto di ricorso non era stato redatto in modo conforme alla legge.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le motivazioni: i motivi dell’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i ricorsi erano privi dei “requisiti di specificità” previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo articolo impone che l’atto di impugnazione contenga una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si contesta.
Nel caso specifico, i ricorsi si limitavano a essere “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In altre parole, gli argomenti presentati in Cassazione erano una semplice ripetizione di quelli già avanzati in appello, senza confrontarsi con le ragioni logiche e giuridiche con cui la Corte d’Appello li aveva motivatamente rigettati. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche questioni di fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso che ignora le motivazioni della sentenza impugnata e non le critica specificamente è destinato all’inammissibilità.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile costruire un ricorso che dialoghi criticamente con le motivazioni del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
La sanzione dell’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una tutela per il sistema giudiziario, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o non adeguatamente ponderate. Per gli avvocati, la lezione è chiara: un ricorso “in fotocopia” rispetto al precedente grado di giudizio è una strategia perdente che comporta conseguenze economiche negative per il cliente. Per i cittadini, la decisione conferma che l’accesso alla giustizia richiede il rispetto di regole precise, finalizzate a garantirne l’efficienza e la serietà.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, non conteneva una critica puntuale alla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a copiare e incollare i motivi già presentati nel giudizio precedente (es. l’appello), senza analizzare e contestare specificamente le argomentazioni con cui il giudice di secondo grado ha motivato la propria decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati;
ritenuto che i ricorsi, che contestano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità prev pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto difettano di una critica punt al provvedimento impugNOME e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono accolti;
che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del m (si veda, in particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.