Inammissibilità del Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Respinto in Cassazione
L’esito di un processo non è sempre una decisione sul merito della questione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe per ragioni procedurali, come nel caso di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano da questa pronuncia, confermando l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo del ricorrente era ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi al massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello del rispetto delle regole di accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le specifiche ragioni dell’inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tutte previste dal codice di procedura. Tra le più comuni vi sono la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla normativa (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente due conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: La parte che ha proposto un ricorso inammissibile deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata a tremila euro, in assenza di colpa non attribuibile al ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa misura ha una finalità sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un adeguato fondamento giuridico.
Le Conclusioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è regolato da norme precise che non possono essere eluse. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma genera anche conseguenze economiche negative per chi lo ha promosso. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di procedere, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato le ragioni dell’appellante nel dettaglio?
No, la declaratoria di inammissibilità ha impedito alla Corte di procedere all’esame del merito del ricorso e delle ragioni esposte dall’appellante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13973 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORTONA il 20/01/1990
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.
624 e 61 n.11 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-
bis cod. pen., è generico vuoi sotto il profilo estrinseco, perché non si confronta con i motivi del diniego valorizzati dal giudice di merito (pag. 3) vuoi sotto il profilo
intrinseco, giacché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025