Inammissibilità ricorso per cassazione: la chiarezza è tutto
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per tornare su questo tema, sottolineando come la specificità e la chiarezza dei motivi di ricorso siano requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di condanna emessa in secondo grado. Il ricorrente lamentava, in termini generali, una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, senza però articolare in modo specifico le ragioni a sostegno delle proprie doglianze. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Valutazione della Corte: Inammissibilità Ricorso per Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come i motivi presentati fossero del tutto generici e assertivi. Invece di indicare con precisione le norme che si assumevano violate o le parti della motivazione ritenute illogiche, il ricorso si configurava come una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice del diritto e non del merito.
Le Motivazioni Giuridiche dell’Ordinanza
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: il ricorso per cassazione deve essere ‘autosufficiente’. Ciò significa che deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata, senza dover consultare altri atti del processo. La mancanza di specificità dei motivi, che si traduce in una critica generica e non mirata, viola le norme procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
La Corte ha sottolineato che la funzione del ricorso per cassazione non è quella di offrire una terza istanza di giudizio sul fatto, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che non si attiene a questa funzione, ma cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa decisione conferma l’importanza cruciale della tecnica redazionale nel preparare un ricorso per cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario articolare le proprie critiche in modo preciso, puntuale e conforme ai limiti del giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una sanzione processuale, ma rappresenta la tutela della funzione stessa della Suprema Corte, garantendo che il suo intervento sia limitato alle sole questioni di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della manifesta genericità dei motivi presentati, che non specificavano le presunte violazioni di legge e si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di Cassazione.
Quali sono i requisiti fondamentali per un ricorso in Cassazione?
Un ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente. Deve indicare chiaramente le norme di legge che si ritengono violate e le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata è considerata viziata, senza limitarsi a una critica generica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20219 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025