Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo non si confronta specificamente con le motivazioni della decisione impugnata. Questo caso sottolinea l’importanza per la difesa di articolare censure precise e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato la Suprema Corte a questa conclusione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente contestava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado: la determinazione del trattamento punitivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, la difesa riteneva che la pena applicata fosse eccessiva e che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere al proprio assistito i benefici derivanti dalle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se la pena fosse giusta o se le attenuanti andassero concesse), ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha infatti stabilito che le censure proposte dal ricorrente erano generiche e non si confrontavano in modo efficace con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
La Mancanza di un Confronto Specifico
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che le doglianze presentate in Cassazione si limitavano a prospettare una diversa valutazione degli elementi già considerati dai giudici di merito. Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Suprema Corte ha invece constatato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e che aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro la Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del processo di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel quale si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze dei giudici di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, criticando puntualmente il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione impugnata. Quando ciò non avviene, e le critiche sono astratte o ripetitive di argomenti già respinti, si incorre nell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di motivazione evidente e decisivo. L’ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e specifici. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele (doglianze) del ricorrente, relative alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confrontavano in modo specifico e critico con le motivazioni fornite dalla sentenza della Corte d’Appello.
Qual è stata la valutazione della Corte di Cassazione sulla sentenza impugnata?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, e che avesse adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. Pertanto, le valutazioni di merito del giudice d’appello non erano censurabili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40877 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate af determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante del denegato ricon delle generiche, non si confrontano con le risposte rese sul punto dalla sentenza quale , di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da ad delle deduzioni difensive su tali punti, tanto da rendere le relative valutazioni censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.