Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Quando un’impugnazione mira a una rivalutazione dei fatti già esaminati, la conseguenza è spesso una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo caso specifico riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, una questione discrezionale del giudice di merito il cui operato è difficilmente censurabile in Cassazione se sorretto da una motivazione logica.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il fulcro della loro doglianza era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a loro favore, giungendo a una conclusione ingiusta.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le istanze, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che le censure proposte dai ricorrenti non erano consentite in sede di legittimità. Essi, infatti, non lamentavano una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma cercavano di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze del caso, attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la decisione del giudice d’appello era fondata su una motivazione “non illogica” e su un “adeguato esame” delle argomentazioni difensive. In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti facendo riferimento a due elementi chiave:
1. L’assenza di elementi positivamente valorizzabili: La difesa non era riuscita a fornire elementi concreti che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
2. I precedenti penali: Erano stati considerati i “plurimi precedenti, anche recenti” di uno dei ricorrenti e il precedente dell’altro per reati specifici (artt. 337 e 378 c.p.), elementi che denotano una certa inclinazione a delinquere e che legittimamente possono essere valutati negativamente ai fini della concessione delle attenuanti.
La Cassazione ha concluso che il ragionamento della Corte d’Appello era logicamente strutturato e, pertanto, immune da censure in sede di legittimità. Contestare tale valutazione equivarrebbe a chiedere alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, cosa che l’ordinamento non permette.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non su contestazioni fattuali. L’esito del processo, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, funge da monito. Evidenzia l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi concreti della sentenza (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), anziché tentare una riconsiderazione del merito della causa, destinata quasi certamente a un esito di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non erano consentite in sede di legittimità, in quanto miravano a contestare la valutazione di merito del giudice precedente, piuttosto che evidenziare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare a favore degli imputati e sulla presenza di loro precedenti penali, anche recenti e specifici.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i ricorsi sono inammissibili, perché le censure prospettate no sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contras mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da non illogica motivazione e da adeguato esame del deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difet elementi positivamente valorizzabili e ai plurimi precedenti, anche recent COGNOME e al precedente di Pesare per i reati di cui agli artt. 337 e 378 cod sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo rilievi prospettabili in sede di legittimità;
considerato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 31/5/2024