Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Conferma la Decisione della Corte d’Appello
L’esito di un processo non è mai scontato, e la possibilità di impugnare una sentenza è un pilastro del nostro sistema giudiziario. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando e perché si verifica l’inammissibilità ricorso, sottolineando l’importanza di motivazioni solide già nel secondo grado di giudizio. In questo caso, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, attraverso il suo legale, contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti specifici: il mancato riconoscimento delle attenuanti invocate in misura prevalente e la mancata esclusione di una circostanza aggravante, la recidiva.
L’obiettivo dell’imputato era ottenere una revisione della pena, sperando che la Suprema Corte potesse riconsiderare questi elementi a suo favore. La difesa puntava a dimostrare che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le circostanze che avrebbero potuto mitigare la sua posizione.
La Decisione sull’Inammissibilità Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha messo fine alle speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione non entra nel merito delle richieste (le attenuanti e l’aggravante), ma si ferma a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che non c’erano i presupposti per procedere a un esame più approfondito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave per comprendere la decisione della Cassazione risiede nella valutazione della sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello di Firenze aveva già fornito una motivazione completa e corretta. Il testo dell’ordinanza recita infatti che la Corte territoriale “ha motivato in maniera logica coerente e puntuale” sia riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti, sia ai motivi per cui la recidiva non poteva essere esclusa.
La Corte di Cassazione, come giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti del processo o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, completa e non contraddittoria. Poiché, nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta immune da vizi, il ricorso è risultato privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado. È necessario individuare e dimostrare un vizio specifico della sentenza impugnata, come un errore di diritto o un difetto grave nella motivazione.
Un ricorso basato su una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte in appello con una motivazione adeguata è destinato all’inammissibilità ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, come le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di fondare ogni impugnazione su basi giuridiche solide e concrete.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello fosse logica, coerente e puntuale, rendendo il ricorso privo dei presupposti necessari per un esame nel merito.
Cosa chiedeva il ricorrente con il suo ricorso?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura prevalente e l’esclusione della circostanza aggravante della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/02/1982
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 40877/24 Hosu
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di
motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente
rispetto alla recidiva contestata e l’omessa esclusione della stessa, esulano dalla valutazione di legittimità perché l’impugnazione deve ritenersi generica là dove
manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate in misura di prevalenza nonché all’esclusione della aggravante.
In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo nonché ai motivi per i quali la recidiva non può essere esclusa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025