Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/11/1961
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di contrabbando di cui all’art. 291-bis,
comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 e 99, comma 4, cod. pen., alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 133334,00 euro di multa, all’esito di giudizio abbreviato, articolando un u
motivo ricorso, deduce violazione di legge per aver la Corte di appello rigettato la richies riconoscimento della continuazione fra il fatto
sub iudice e quello giudicato con sentenza n.
1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 luglio 2022;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con
corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il rico inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti prob
ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha negato il riconosciment
dell’istituto della continuazione tra i fatti de quibus
e quelli giudicati con la sentenza n. 1450/2022
emessa in data 13.07.2022 sulla base di elementi precisi e congrui, evidenziando: a) la rilevant distanza temporale tra i fatti, pari a due anni, in quanto quello oggetto del presente giudiz
stato commesso il 22 aprile 2024, mentre quello giudicato con sentenza n. 1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 luglio 2022, è stato commesso il 1 giugno 2022; b) il complessivo comportamento dell’imputato, stabilmente dedito a tale tipologia di attività illecita tra il 1981 ed il 1998 (l’imputato ha riportato sei condanne per contrabbando di t.l.e. commessi in quei diciassette anni), per poi interromperla fino al 2022;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.