Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Il mancato rispetto di questo requisito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze negative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. La difesa aveva sollevato un’unica doglianza, lamentando un presunto difetto di motivazione riguardo all’esistenza dell’arma utilizzata per commettere il reato oggetto della condanna. La questione è stata quindi portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per una valutazione di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dalla difesa, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità del Motivo di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dai giudici per giustificare l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha qualificato l’unico motivo di appello come “generico”. Questa genericità, secondo i giudici, derivava da una “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni presentate nel ricorso e le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, la difesa non aveva adeguatamente contestato le specifiche affermazioni contenute nel provvedimento della Corte d’Appello (in particolare a pagina 17 della sentenza), limitandosi a una critica non pertinente.
Questo vizio procedurale, noto come mancanza di specificità, è sanzionato dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La norma impone che l’atto di impugnazione contenga non solo l’indicazione dei punti della decisione che si intendono contestare, ma anche le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ignorare il contenuto del provvedimento che si critica, senza confrontarsi direttamente con le sue argomentazioni, rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza serve come un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione efficace richiede un’analisi approfondita e puntuale della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente sollevare critiche generiche o astratte; è indispensabile “dialogare” con la motivazione del giudice, smontandone punto per punto le argomentazioni. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder naufragare il ricorso prima ancora che la Corte possa esaminarne il merito, con un’inevitabile condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto generico e privo di correlazione con le ragioni argomentate nella decisione impugnata, violando il requisito di specificità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma di legge è stata considerata violata?
La Corte ha stabilito che la genericità del motivo di ricorso comporta una violazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO i! DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che l’unico motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine all’esistenza dell’arma utilizzata per commettere il delitto per cui è intervenuta la condanna, è generico perché difetta di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 17 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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Il Consigliere stensore
Il Pre idente