Inammissibilità del Ricorso: L’Importanza di una Motivazione Specifica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche e soprattutto la capacità di argomentare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e tecnicamente ineccepibile. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere perché una difesa superficiale è destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’oggetto della contestazione era il trattamento sanzionatorio, ovvero la pena che gli era stata inflitta. Il ricorrente, attraverso il suo legale, si opponeva alla decisione dei giudici di merito, ma la sua impugnazione si concentrava su una critica generale senza entrare nel dettaglio delle ragioni che, a suo avviso, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si è basata su un vizio procedurale fondamentale: la genericità del motivo di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era privo di un'”articolata motivazione in merito alle ragioni in fatto e diritto” che ne costituivano la base. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che non è sufficiente lamentare genericamente l’entità della pena per ottenere una revisione della sentenza. Il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva chiaramente motivato la propria decisione, spiegando perché la pena base fosse stata fissata nel minimo e, soprattutto, quali fossero le ragioni che impedivano la concessione delle attenuanti generiche. Poiché il ricorso non ha mosso censure specifiche contro questa parte della motivazione, limitandosi a una critica generale, è stato considerato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: chi impugna una decisione ha l’onere di indicare con precisione dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, offrendo argomenti concreti a supporto della propria tesi. Una semplice dichiarazione di dissenso, priva di un’analisi critica e dettagliata, non è sufficiente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto e per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso efficace richiede studio, precisione e la capacità di costruire un’argomentazione logico-giuridica solida. Contestare una sentenza significa dialogare con le sue motivazioni, smontandole punto per punto con ragioni di fatto e di diritto altrettanto valide. In mancanza di questa specificità, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con un conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a ulteriori sanzioni pecuniarie. La genericità, in aula di giustizia, equivale a un’arma scarica.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di impugnazione era generico, ovvero privo di una motivazione articolata e specifica sulle ragioni di fatto e di diritto che contestavano la decisione della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica alla sentenza è superficiale e non si confronta in modo dettagliato con le argomentazioni del giudice precedente. In questo caso, il ricorrente non ha spiegato perché le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche fossero errate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5003  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è generico in quant privo di articolata motivazione in merito alle ragioni in fatto e diritto a dell’impugnazione, avendo la Corte territoriale dato conto della pena base determinata ne minimo, dopo aver evidenziato quali fossero le ragioni che non consentivano di concedere le attenuanti generiche, parte della decisione non oggetto di censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.