Inammissibilità Ricorso: Perché un Motivo Generico Porta alla Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi sono esposti in modo generico e non dimostrano un pregiudizio concreto per la difesa. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come la specificità delle doglianze sia un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità, evitando al contempo la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la propria impugnazione su un’unica censura di carattere procedurale: il mancato rispetto del termine previsto per il deposito delle conclusioni da parte del Procuratore Generale e, di conseguenza, la tardiva comunicazione di tali conclusioni alla difesa. Secondo il ricorrente, questa irregolarità avrebbe compromesso il suo diritto a un’adeguata difesa.
La Questione Giuridica e l’Inammissibilità Ricorso
La questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione riguardava se la semplice violazione di un termine processuale, come quello relativo al deposito delle conclusioni del PG, fosse di per sé sufficiente a viziare la sentenza e a giustificare un nuovo giudizio. La difesa sosteneva che tale ritardo avesse limitato la possibilità di replicare efficacemente alle argomentazioni dell’accusa, ledendo così le prerogative difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la doglianza era stata formulata in modo ‘genericamente prospettato’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a denunciare l’irregolarità formale senza fornire alcun elemento concreto per dimostrare come e in che misura tale ritardo avesse effettivamente inciso sul puntuale esercizio del diritto di difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: per invalidare un atto processuale non è sufficiente lamentare un’astratta violazione di legge, ma è necessario dimostrare che da tale violazione sia derivato un pregiudizio effettivo e concreto per i diritti della parte. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo spiegare in che termini il ritardo nella comunicazione delle conclusioni del PG avesse impedito o reso più difficile l’elaborazione di una strategia difensiva efficace. La Corte ha inoltre osservato che le conclusioni del PG erano estremamente sintetiche, limitandosi a una ‘non argomentata deduzione di infondatezza dei motivi di gravame’. Tale circostanza ha ulteriormente indebolito la tesi del ricorrente, poiché non vi erano nuovi o complessi argomenti accusatori a cui la difesa avrebbe dovuto replicare con urgenza. La genericità del motivo ha quindi condotto inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità ricorso, con le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della specificità e della concretezza nella redazione dei motivi di ricorso per Cassazione. I professionisti legali devono essere consapevoli che una denuncia puramente formale di una violazione procedurale, se non supportata dalla dimostrazione di un danno tangibile alle prerogative difensive, è destinata a fallire. La decisione serve da monito: un ricorso non adeguatamente argomentato non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche la condanna del cliente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, la diligenza nella preparazione dell’atto di impugnazione è essenziale per tutelare efficacemente gli interessi del proprio assistito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo di doglianza, relativo alla tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, è stato ritenuto ‘genericamente prospettato’, in quanto la difesa non ha specificato come tale violazione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
È sufficiente lamentare la violazione di un termine processuale per ottenere l’accoglimento di un ricorso?
No, secondo quanto emerge da questa ordinanza, non è sufficiente. La parte che lamenta una violazione procedurale deve anche dimostrare in modo specifico e puntuale come tale violazione abbia causato un pregiudizio effettivo e concreto al proprio diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45338 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 16/06/1980
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di doglianza – il mancato rispe del termine previsto per il deposito delle conclusioni da parte della PG e dunque la tardi comunicazione delle stesse alla difesa- risulta genericamente prospettato, non avendo la difesa messo in evidenza in che termini tale violazione ha nel caso inciso sul puntuale esercizio del prerogative difensive, anche alla luce del contenuto delle dette conclusioni, esclusivament limitate ad una non argomentata deduzione di infondatezza dei motivi di gravame rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.