Inammissibilità del Ricorso: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine: la genericità dei motivi porta all’inammissibilità del ricorso. Questo caso evidenzia come l’omissione di dettagli essenziali nell’atto di impugnazione possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il difensore ha sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza. In particolare, si contestava la mancata verifica, da parte dei giudici di merito, della possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il motivo presentato e lo ha ritenuto immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e procedurale: la difesa si è limitata a denunciare un’omissione generica, senza però indicare concretamente quale specifica causa di proscioglimento sarebbe stata ingiustamente ignorata dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che per contestare validamente la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non è sufficiente evocare la norma in astratto. È indispensabile, invece, che il ricorrente deduca in modo chiaro e specifico quale sia la causa di proscioglimento (ad esempio, la prescrizione, l’improcedibilità dell’azione, o il fatto che il reato non sussiste) che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso era viziato da una “indebita pretermissione”, ovvero era talmente generico da non mettere la Corte nelle condizioni di poter valutare la fondatezza della doglianza. Di fronte a questa carenza, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’atto di impugnazione deve essere autosufficiente e specifico. Non sono ammesse contestazioni vaghe o esplorative. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: la precisione e la chiarezza nella redazione degli atti processuali non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per la tutela effettiva dei diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. Il difensore ha lamentato la mancata verifica di cause di non punibilità senza specificare quale causa di proscioglimento fosse stata indebitamente omessa dalla corte precedente.
Cosa avrebbe dovuto indicare il difensore per evitare l’inammissibilità del ricorso?
Il difensore avrebbe dovuto indicare in modo specifico e chiaro quale causa di proscioglimento, prevista dall’art. 129 del codice di procedura penale, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare e applicare al caso concreto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 05CHIQI) nato il 21/12/1992
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente preternnessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.