Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità dei Motivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è regolato da requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Uno dei più importanti è la specificità dei motivi di ricorso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, con conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava due punti principali: la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le argomentazioni della corte territoriale e di riformare la decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se la condanna fosse giusta o se le attenuanti fossero dovute), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Scarsa Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘specificità del motivo di ricorso’, principio cardine disciplinato dall’articolo 591 del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo presentato fosse ‘generico’ e ‘non specifico’. Ma cosa significa concretamente?
La Cassazione ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e discusse davanti alla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado le aveva esaminate e ritenute infondate, spiegando dettagliatamente le ragioni nella sua sentenza. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quelle ragioni, ha semplicemente ripresentato le sue tesi in Cassazione, ignorando di fatto la motivazione della sentenza che stava impugnando.
Manca, secondo i giudici supremi, una ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli atti precedenti. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza d’appello, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi di motivazione. Quando questo dialogo manca e ci si limita a riproporre vecchie doglianze, il ricorso perde di specificità e diventa inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una pena. È essenziale che l’atto di ricorso sia redatto con la massima precisione tecnica. Ogni censura deve essere mirata, pertinente e deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza un’analisi critica della decisione d’appello, è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo mirato le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza che si contesta, ma si limita a ripetere tesi difensive già esaminate e rigettate dal giudice precedente, senza un confronto critico con la motivazione di quest’ultimo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 03/05/1988
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le ste’sse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.