Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione ribadisce la necessità di motivi specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di formulare con chiarezza e specificità i motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato contro un’ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, deve basarsi su censure precise e non su contestazioni vaghe.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania. Tale provvedimento aveva revocato la sospensione condizionale della pena, un beneficio precedentemente concesso allo stesso imputato. La revoca di questo beneficio significa, in pratica, che la pena originariamente sospesa diventa esecutiva. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge, un’erronea applicazione delle norme e un’omessa motivazione da parte del Tribunale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente riscontrato un vizio insanabile. L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato è stato giudicato “del tutto generico”. Gli argomenti addotti erano talmente vaghi e poco chiari da non permettere ai giudici di comprendere quali fossero le specifiche censure di legittimità mosse contro l’ordinanza impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha spiegato in modo puntuale perché, a suo avviso, il Tribunale avrebbe sbagliato.
Questo difetto di specificità è fatale in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Se i motivi non indicano chiaramente dove e come la legge sarebbe stata violata, la Corte non può procedere a alcuna valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Come richiamato nel provvedimento, un ricorso è inammissibile quando si affida ad “asserti del tutto generici… che non consentono di comprendere le censure di legittimità”. Non basta denunciare una generica violazione di legge; è indispensabile indicare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, i giudici hanno ravvisato profili di colpa nel comportamento del ricorrente. L’impugnazione è stata ritenuta talmente priva di fondamento da configurare una colpa grave, giustificando così l’ulteriore condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la chiarezza dei motivi sono requisiti imprescindibili. La presentazione di un ricorso basato su contestazioni generiche non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna a pagare una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro, non è una sanzione automatica, ma deriva dalla valutazione di una “evidente inammissibilità”, che la giurisprudenza interpreta come una forma di colpa nell’abuso dello strumento processuale. Questa ordinanza serve quindi da lezione pratica: l’accesso alla giustizia richiede responsabilità e il rispetto delle regole procedurali, la cui violazione comporta sanzioni severe.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in modo del tutto generico e poco chiaro, non consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero le specifiche critiche legali mosse contro il provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta palese e quindi colposa, il giudice può infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva da versare alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso e perché è stata applicata?
La sanzione ammonta a tremila euro. È stata applicata perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità del ricorso, che si traduce in un uso improprio dello strumento processuale dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 23/12/1997
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
q)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che revoca il beneficio della sospensione condizione della pena precedentemente concesso all’imputato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 2485/2022 del 27.04.2022;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazio di legge penale, l’erronea applicazione della stessa nonché l’omessa motivazione – si affida ad asserti del tutto generici (per nulla chiari in ordine agli elementi che con essi si è inteso dedurre) che consentono di comprendere le censure di legittimità che si sono mosse al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.