Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale sull’importanza della precisione nella redazione degli atti giudiziari. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non generico. Affrontare un’impugnazione senza rispettare questo canone porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze negative per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa significa e perché questa decisione è così rilevante.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza che contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità penale. La difesa, in sostanza, criticava la decisione dei giudici di secondo grado, chiedendone l’annullamento.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito della questione. Al contrario, ha concluso per la sua immediata inammissibilità. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato sulla sua colpevolezza, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere giudicato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità Prevista dall’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. I giudici supremi hanno spiegato che il ricorso era “del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.”. Ma cosa significa in pratica?
1. Deduzioni Generiche: Il ricorso si limitava a prospettare contestazioni vaghe e generiche, senza individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritenevano errati.
2. Mancanza di Argomenti Giuridici: Non venivano enunciate in modo puntuale le ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del ricorso. Mancava un’analisi legale che mettesse in correlazione l’errore lamentato con una specifica violazione di legge.
3. Assenza di Riferimenti Congrui: Il ricorrente non aveva collegato le sue critiche a passaggi specifici della motivazione della sentenza d’appello. Questo ha impedito alla Corte di Cassazione di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
In sintesi, un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione, ma deve articolare una critica precisa, tecnica e circostanziata, consentendo al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente dove e perché la sentenza precedente avrebbe sbagliato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, seppur breve, è un monito importante per gli operatori del diritto. Dimostra che il successo di un’impugnazione non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di esporle secondo le regole processuali. Un ricorso redatto in modo superficiale o generico è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
* Per l’avvocato: È fondamentale un’attenta e meticolosa preparazione dell’atto di impugnazione, che deve essere un documento tecnico e non una semplice lamentela.
* Per l’imputato: La scelta di un difensore competente e scrupoloso è essenziale. Un’impugnazione inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un ulteriore esborso economico per le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le deduzioni erano generiche e non consentivano alla Corte di individuare i precisi errori contestati nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’obbligo per il ricorrente di enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e di fornire precisi riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, indicando chiaramente le parti che si contestano e perché.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (qui fissata in 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44959 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione post a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità p pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduz generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, pertanto, non si con al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.