Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha nuovamente sottolineato questo principio, offrendo spunti fondamentali per chiunque si approcci alla giustizia penale. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché un ricorso può essere respinto ancora prima di essere esaminato nel dettaglio.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un presunto vizio di motivazione in relazione alla valutazione di alcuni elementi di prova. I motivi del ricorso si concentravano su argomenti già ampiamente discussi e valutati nel precedente grado di giudizio.
Il fulcro del problema non risiedeva tanto nella fondatezza o meno delle argomentazioni, quanto nel modo in cui sono state presentate alla Suprema Corte. Invece di contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello, il ricorso si è limitato a riproporre le stesse tesi difensive, senza instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione impugnata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale.
Secondo la Corte, i motivi presentati erano ‘generici’ e ‘non specifici’. Questa valutazione deriva dalla constatazione che il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d’appello, come evidenziato nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Di conseguenza, è venuta a mancare quella ‘correlazione’ essenziale tra le argomentazioni della decisione criticata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Per la legge, precisamente l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi è una causa diretta di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni. Un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Esso deve, invece, essere un atto critico che attacca specificamente la struttura logica e giuridica della sentenza che si intende demolire.
Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze, senza spiegare perché la risposta data dal giudice d’appello sia errata, il ricorso perde la sua funzione e diventa un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come la mancanza di specificità si desuma proprio dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In altre parole, è come se il ricorso e la sentenza parlassero due lingue diverse, senza un punto di contatto. L’esito, in questi casi, è inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Non basta avere delle buone ragioni; è fondamentale saperle articolare in modo critico e pertinente rispetto alla decisione che si contesta. L’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi non è un mero formalismo, ma una sanzione che garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga sommersa da ricorsi dilatori o non adeguatamente formulati. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a un difensore che sappia costruire un’impugnazione solida non solo nel contenuto, ma anche nella forma, per superare il vaglio preliminare di ammissibilità e avere una concreta possibilità di vedere le proprie ragioni esaminate nel merito.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Essi si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra il ricorso e la sentenza impugnata?
Si intende che le argomentazioni del ricorso non affrontano e non contestano specificamente le ragioni logico-giuridiche esposte nella decisione che si sta impugnando. In pratica, il ricorso ignora la motivazione del giudice precedente, limitandosi a ripetere tesi già esposte, rendendo l’impugnazione non pertinente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43164 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contestano il vizio di motivazione in relazione agli artt. 707 e 133 cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Presidente