Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore Ð
NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur
Sent. n. 1861 sez.
CC – 24/10/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
MOTIVAZIONE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nata in Georgia il DATA_NASCITA,
avverso lÕordinanza del 6 maggio 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott.
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il ricorso proposto avverso lÕordinanza indicata in intestazione, con il quale se ne censura la illegittimitˆ per ritenuta omessa valutazione, da parte della Corte di merito, degli argomenti processuali e sostanziali, proposti con i motivi di gravame, va dichiarato inammissibile per lÕassoluta aspecificitˆ dei motivi addotti; che appaiono, invero, riferibili a diversa fattispecie processuale.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui allÕart. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ha fatto applicazione del principio – più volte ribadito da questa Corte – secondo cui risulta generico il motivo dÕappello che si limiti ad una illustrazione della doglianza (peraltro centrata esclusivamente sul provvedimento di correzione dellÕerrore materiale e non sulla decisione di primo grado e sulle argomentazioni di quella decisione) senza esplicitare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata e che non illustri le ragioni della doglianza (Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, che ha anticipato la novella del 2017).
A tal proposito, pu˜ dirsi che l’obbligo di specificitˆ dei motivi si traduce in un dovere di Çadeguata confutazioneÈ delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione presa. Da ci˜ la inammissibilitˆ dell’atto in cui risultano prospettate – come nella presente fattispecieÐ doglianze del tutto estranee alle ragioni della decisione impugnata. I motivi di ricorso, che avrebbero dovuto censurare la decisione di inammissibilitˆ del gravame, per eventuale ritenuta violazione della legge processuale che disciplina la materia della inammissibilitˆ della impugnazione, non colgono viceversa il significato processuale della decisione, ma sembrano, come giˆ poco sopra detto, riferirsi a diversa fattispecie processuale, avendo il ricorrente valorizzato aspetti di illegittimitˆ della decisione impugnata del tutto eccentrici rispetto al testo della stessa.
Segue alla inammissibilitˆ del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e lÕapplicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore