Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità dei motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questa decisione offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di una contestazione generica di una sentenza di condanna.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui contestava l’affermazione della sua responsabilità penale.
L’analisi della Corte e l’inammissibilità ricorso per genericità
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente ritenuto inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare in modo vago la decisione dei giudici di merito, senza individuare i rilievi mossi e senza confrontarsi criticamente con la struttura logica e argomentativa della sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha spiegato che, a fronte di una sentenza logicamente corretta e motivata, il ricorrente non può limitarsi a una generica lamentela. È necessario, invece, che l’atto di appello o ricorso individui con precisione i punti della sentenza che si intendono censurare e le ragioni specifiche di tale censura. Un motivo di ricorso che non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere la doglianza formulata è, per sua natura, inammissibile.
La funzione dell’impugnazione non è quella di provocare un nuovo giudizio completo sulla vicenda, ma di sottoporre al giudice superiore critiche mirate e argomentate contro specifici passaggi della decisione precedente. Un’impugnazione generica, come quella del caso in esame, non assolve a questa funzione e viene quindi sanzionata con l’inammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia in commento rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Una difesa efficace passa necessariamente attraverso la capacità di articolare censure chiare e dettagliate, dimostrando di aver compreso e analizzato a fondo la decisione che si intende contestare. La genericità, al contrario, si traduce in una strategia processuale inefficace che conduce non solo alla conferma della condanna, ma anche all’addebito delle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro i punti della sentenza impugnata che si contestavano, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Per ‘motivo generico’ si intende una contestazione che non individua in maniera specifica le parti della sentenza che si criticano e le ragioni di diritto o di fatto a sostegno della critica. È una lamentela vaga che non permette al giudice di comprendere l’effettivo oggetto della doglianza.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35778 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025