Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce l’importanza dei motivi specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere bloccata prima ancora di un esame nel merito. La Corte di Cassazione, con la pronuncia Num. 10804 del 2024, ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità e concretezza nell’atto di appello, pena la sua inefficacia e la condanna a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Condanna
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado sia per quanto riguarda l’affermazione della sua responsabilità penale, sia per la quantificazione della pena inflitta. I motivi alla base dell’impugnazione erano focalizzati su una presunta ‘carenza di motivazione’ da parte della Corte territoriale, un vizio che, se provato, può portare all’annullamento della sentenza.
La Decisione della Cassazione e la questione sull’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente respinto, dichiarandolo inammissibile. La conseguenza diretta di tale pronuncia non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi come ‘generici’. In ambito giuridico, un motivo è generico quando si limita a enunciare un principio astratto o a lamentare un vizio della sentenza (come la ‘carenza di motivazione’) senza però indicare specificamente quali parti della motivazione sarebbero errate, contraddittorie o mancanti e perché. Il ricorso in esame, secondo la Corte, si risolveva in una ‘mera affermazione della carenza di motivazione’, senza scendere nel dettaglio e senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello. Un ricorso così formulato non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, trasformandosi in un tentativo inefficace di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è indispensabile articolare censure specifiche, precise e pertinenti, che mettano in luce i vizi di legittimità del provvedimento. In caso contrario, il rischio concreto è quello dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie che aggravano ulteriormente la posizione del condannato. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del sistema delle impugnazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici. Essi consistevano nella mera affermazione di una carenza di motivazione della sentenza impugnata, senza fornire argomentazioni specifiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa contestava il ricorrente con la sua impugnazione?
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d’Appello riguardo a due aspetti principali: l’affermazione della sua responsabilità penale e la determinazione della pena che gli era stata inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORTE NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che entrambi i motivi di ricorso – concernenti l’affermazione di responsabilità e la determinazione della pena – sono generici, consistendo nella mera affermazione della carenza di motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore