Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4979  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazio poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, il ricorrente non si confronta con la dichiarazione di inammissibilità mancanza di specificità, del relativo motivo di appello in punto di responsabilità, merament genericamente riproposto in questa sede (si veda, in particolare, pag. 1);
considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato l discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero att espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore a media edittale (si veda, in particolare, pag. 1);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicant nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di el positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.