Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici
L’ordinanza n. 4457 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione deve instaurare un dialogo critico e specifico con la sentenza che si intende contestare, non limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati.
Analizziamo insieme il caso e le ragioni che hanno guidato i giudici di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato ha adito la Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. I primi due contestavano la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in merito all’affermazione di colpevolezza. Il terzo motivo, invece, sollevava la questione dell’intervenuta prescrizione del reato.
L’analisi dei motivi e l’inammissibilità del ricorso
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità. Vediamo perché.
La Genericità dei Primi Due Motivi
I giudici hanno qualificato i primi due motivi come ‘generici’ e ‘non specifici’. La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. In altre parole, il ricorrente non ha mosso una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le sue tesi difensive.
La Corte ha richiamato l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i requisiti di specificità dei motivi. Tale specificità, chiarisce l’ordinanza, si desume dalla correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. Se questa correlazione manca, il ricorso è inammissibile.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato respinto. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’, poiché da una semplice analisi dei fatti non risultava in alcun modo che il termine decennale di prescrizione fosse decorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si concentra sul ruolo e sulla funzione del ricorso per cassazione. L’impugnazione non è un’occasione per riesaminare il merito della vicenda, ma un rimedio volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Per questo, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, cioè che identifichino con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati non soddisfa questo requisito e trasforma il ricorso in un atto meramente dilatorio, incapace di attivare un vero controllo di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione accurati e puntuali. Dichiarare l’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità: essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, conferma che per accedere al giudizio di legittimità è necessario un approccio critico e specifico, che vada oltre la semplice doglianza, dimostrando in che modo la corte di merito abbia errato nell’applicare la legge o nel motivare la propria decisione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e non specifico?
Un ricorso è considerato generico e non specifico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza instaurare una critica puntuale e una correlazione diretta con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il motivo di ricorso basato sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo la Corte, non risultava con evidenza che il termine di prescrizione, pari a dieci anni, fosse decorso al momento della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO IIE IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti ch ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e pertanto, non specifici;
Considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art.591 comma 1, lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragio argomentata dalla decisioni e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria di estinzione del reat per prescrizione del reato è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione par ad anni dieci non risulta con evidenza decorso;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il ,Consigliere Estensore
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Il Presidente