Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel processo penale. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: i motivi di ricorso non possono essere generici o una mera riproposizione di argomenti già valutati. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Decisione d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado che confermava la sua responsabilità penale e il relativo trattamento sanzionatorio, decideva di adire la Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento della sentenza d’appello, contestando la valutazione dei fatti e l’applicazione delle norme effettuata dai giudici di merito.
La Valutazione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che le censure mosse dal ricorrente erano viziate da due difetti fondamentali:
1. Genericità: I motivi erano formulati in maniera vaga, senza individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
2. Ripetitività: Le argomentazioni non facevano altro che riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorso non introduceva elementi di critica nuovi e specifici contro la struttura argomentativa della sentenza di secondo grado, ma si limitava a manifestare un generico dissenso, tentando di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ossia senza una seria valutazione delle sue probabilità di accoglimento, come specificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per riesaminare le prove e i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte, senza attaccare in modo specifico e pertinente le ragioni che hanno portato a tale rigetto, si traduce in un atto processuale inutile, che non può essere ammesso all’esame di merito. La Corte ha quindi ritenuto che i motivi fossero “meramente riproduttivi di profili di censura… già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata”.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia redatto con la massima specificità, individuando in modo puntuale i vizi della sentenza di appello e argomentando in diritto, senza limitarsi a riproporre le medesime difese dei gradi precedenti. La genericità e la ripetitività non solo conducono a una sicura declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma espongono anche il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomentazione non è specifica e non critica puntualmente i passaggi logico-giuridici della sentenza che si intende impugnare, ma si limita a ripetere le stesse difese o contestazioni già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al tratt sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.