Inammissibilità del ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più temuti da chi decide di impugnare una sentenza. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando come la genericità dei motivi e la pretesa di una nuova valutazione dei fatti costituiscano ostacoli insormontabili. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di tale decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in particolare riguardo alla sua asserita presenza presso la propria abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine. Secondo la sua versione difensiva, egli si trovava in casa ma non avrebbe udito il suono del citofono. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto tale versione non veritiera, basandosi sulle accurate modalità con cui era stato eseguito il controllo, ritenute incompatibili con la presenza dell’uomo nell’appartamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dall’imputato e li ha giudicati entrambi inammissibili. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni del ricorrente erano affette da “genericità” e non erano in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità dei motivi e i limiti del giudizio di legittimità
La chiave di volta della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella decisione della Corte d’Appello. Al contrario, ha tentato di proporre una diversa lettura dei fatti, chiedendo implicitamente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questo tipo di doglianza è inammissibile. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua” e logica per escludere la veridicità della versione difensiva. Di fronte a una motivazione adeguata, ogni tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti si scontra con l’ostacolo della genericità e dell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema precisione, indicando specifici vizi di legge o di motivazione e non limitandosi a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, evidenzia le severe conseguenze economiche previste dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende funge da deterrente contro le impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate. Questa decisione, pertanto, serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso, ma da utilizzare solo quando sussistono validi e specifici motivi di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘affetti da genericità’?
Significa che le argomentazioni non sono sufficientemente specifiche per contestare la motivazione della sentenza impugnata. Si limitano a contrapporre una diversa versione dei fatti senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33103 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 28/05/1997
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG.14791/25
Ritenuto che i due motivi dedotti .dal ricorrente sono · affetti da genericità . rispetto alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato che potrebbe non aver sentito il citofono, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l’osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell’imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 settembre 2025
‘ere estensore
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Il Presidente