Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è formulato in modo vago, il rischio concreto è l’inammissibilità del ricorso stesso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Severità della Pena
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava l’eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non concedergli le attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, un’adeguata valutazione di tali circostanze avrebbe dovuto condurre a una pena più mite.
La Decisione della Corte: la Genericità come Causa di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha ritenuto il motivo di ricorso del tutto inefficace. I giudici supremi hanno osservato che l’argomentazione difensiva era meramente generica. Invece di contestare punto per punto i criteri specifici adottati dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti (criteri esposti in dettaglio nella sentenza impugnata), il ricorrente si era limitato a una doglianza astratta sull’eccessività della pena.
Questo approccio non soddisfa i requisiti di legge per un valido ricorso in Cassazione. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che un’impugnazione deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la decisione che intende contestare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è radicata in un principio cardine del nostro sistema processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze.
Per questo motivo, chi presenta un ricorso non può semplicemente riproporre le proprie tesi o lamentarsi genericamente della decisione. È necessario, invece, individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti manifesti della motivazione. Nel caso di specie, il ricorso non si è confrontato con la ‘puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito’, risultando così un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la sanzione prevista per chi adisce la Corte con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e meticoloso della sentenza da impugnare. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile articolarle in motivi specifici, pertinenti e capaci di evidenziare le concrete criticità del provvedimento. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per l’assistito. La difesa tecnica efficace si manifesta nella capacità di costruire un’argomentazione giuridica solida e mirata, l’unica in grado di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’eccessività della pena, era generico e non si confrontava in modo specifico con i criteri dettagliati adottati dai giudici della Corte d’Appello nella loro sentenza.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era che la sanzione penale fosse eccessiva a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 09/08/1971
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 247/25 BOSELLI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen. e altro);
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso (ma primo in ordine
logico), attinente al travisamento della prova del reato contestato, risulta diretto a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare
una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di
merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove
acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all’eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025