Inammissibilità Ricorso: la Cassazione ribadisce la necessità di motivi specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, in particolare quando si contestano la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e non si limitino a una generica doglianza. Questo caso evidenzia come la mancata specificazione delle censure renda l’appello sterile e destinato al rigetto, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado principalmente per quanto riguarda la quantificazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, le critiche si concentravano sulla ritenuta eccessività della pena, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla valutazione della recidiva. L’imputato, attraverso la sua difesa, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivedere tali aspetti della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 05/05/2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità dei motivi proposti. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi di ricorso come “generici”. La sentenza impugnata, secondo la Corte, era già sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione” sia per quanto riguarda la valutazione della recidiva, sia per il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma la loro concessione è subordinata alla presenza di “elementi positivi non addotti”. In altre parole, spetta al ricorrente indicare specifici fatti o circostanze meritevoli di valutazione che possano giustificare una riduzione della pena. Nel caso di specie, tali elementi erano del tutto assenti, a fronte peraltro dei precedenti penali dell’imputato che deponevano in senso contrario.
La genericità dei motivi ha quindi impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice della legittimità, trasformando il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Non è sufficiente lamentare una pena ritenuta troppo severa. È necessario articolare censure specifiche, dettagliate e supportate da elementi concreti che mettano in luce vizi logici o violazioni di legge nella decisione del giudice di merito. In assenza di tali requisiti, il rischio di una declaratoria di inammissibilità ricorso è altissimo. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, che si trova a dover pagare sia i costi del procedimento sia una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita e la capacità di individuare e argomentare vizi specifici, evitando contestazioni generiche e ripetitive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti generici. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era già adeguatamente motivata riguardo alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, e il ricorrente non ha fornito nuovi e specifici elementi per contestarla.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, secondo quanto affermato nell’ordinanza, le attenuanti generiche non costituiscono un diritto. La loro concessione richiede la presenza di elementi positivi, che devono essere indicati e provati dalla difesa, e che non sono stati addotti nel caso specifico, tenuto anche conto dei precedenti dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20011 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 15/10/1976
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rn
201/RG.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di calunnia, esercizio arbitrario e lesioni;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
lette le conclusioni difensive e l’istanza di astensione su cui si è provveduto come da verbale ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove esaminate, cost
anche da video, che avevano ricostruito l’intero sviluppo della vicenda criminale, dall certificazione medica e dal mancato ritrovamento di qualsiasi coltello da parte dell’operant
intervenuto, a riprova della correttezza della dinamica riferita dalla persona offesa e non quella, ritenuta calunniosa, del ricorrente la cui denuncia era stata archiviata (si veda
particolare, pagg. 11 e 12 sul delitto di calunnia; pag. 12 e 13 per il delitto di esercizio arb
delle proprie ragioni e lesioni);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sian generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dove motiva in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, alla luce dei precede dell’imputato;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025