Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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201/RG.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di calunnia, esercizio arbitrario e lesioni;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
lette le conclusioni difensive e l’istanza di astensione su cui si è provveduto come da verbale ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi
di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove esaminate, cost
anche da video, che avevano ricostruito l’intero sviluppo della vicenda criminale, dall certificazione medica e dal mancato ritrovamento di qualsiasi coltello da parte dell’operant
intervenuto, a riprova della correttezza della dinamica riferita dalla persona offesa e non quella, ritenuta calunniosa, del ricorrente la cui denuncia era stata archiviata (si veda
particolare, pagg. 11 e 12 sul delitto di calunnia; pag. 12 e 13 per il delitto di esercizio arb
delle proprie ragioni e lesioni);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sian generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dove motiva in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, alla luce dei precede dell’imputato;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025