Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/01/1985
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha
dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi di impugnazione, l’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME condannato in primo grado per il
delitto di furto aggravato;
Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce nullità del
provvedimento impugnato per violazione dell’art. 171 cod. proc. pen., essendo stato notificata l’ordinanza in un testo incompleto e non sottoscritto;
Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché il
ricorrente ha esercitato congruamente il proprio diritto di difesa, non inficiato dall’assenza del dispositivo nel testo notificato dell’ordinanza, al punto che
nell’epigrafe del ricorso fa riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello;
Considerato che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a fronte peraltro della congruità delle argomentazioni sottese alla decisione di primo grado, ha correttamente dichiarato inammissibile il gravame per carenza di specificità dei motivi, atteso che tutte le censure formulate erano svolte in via generale con riguardo alla funzione dell’istituto evocato e alla giurisprudenza di interesse, senza alcun riferimento alla vicenda concreta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025