Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Principio di Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale nel processo penale, poiché assicura che il giudizio di legittimità si concentri su precise violazioni di legge e non su generiche lamentele. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo criterio a un caso complesso, caratterizzato da un profilo di elevata pericolosità sociale del ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per gravi reati, presentava ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Quest’ultimo aveva negato un beneficio penitenziario basandosi su una valutazione approfondita della personalità e della storia del condannato. Tra gli elementi considerati dal Tribunale vi erano:
* L’ostinata perpetrazione di reati a base violenta, indicativa di un’elevata pericolosità sociale.
* La revoca, dopo pochi mesi, di un precedente beneficio di semilibertà.
* Una latitanza durata dieci anni, iniziata durante un permesso premio, e terminata solo con l’estradizione dal Paraguay.
* La disponibilità di contatti all’estero e la conseguente totale inaffidabilità.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che gli argomenti presentati dal ricorrente erano del tutto generici e non affrontavano specificamente le circostanze puntuali e gravi evidenziate dal Tribunale di Sorveglianza. Invece di contestare punto per punto le motivazioni dell’ordinanza impugnata, il ricorso si limitava a deduzioni di carattere generale, prive del requisito della specificità richiesto dalla legge.
La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, tra cui le sentenze delle Sezioni Unite, che stabiliscono come i motivi di ricorso debbano essere specifici per consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente quale violazione di legge si intende denunciare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha preso posizione sulle circostanze cruciali che avevano fondato il giudizio negativo del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso ha omesso di confrontarsi con la valutazione di elevata pericolosità, con il fallimento del precedente percorso di reinserimento, e soprattutto con l’episodio gravissimo della latitanza decennale. Quest’ultimo, in particolare, dimostrava una totale inaffidabilità e una lontananza dal percorso rieducativo che la pena dovrebbe perseguire. La mancanza di un confronto critico con questi elementi ha reso il ricorso un atto processuale sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Affinché questo controllo sia efficace, è indispensabile che l’appellante articoli le proprie censure in modo specifico, dettagliato e pertinente rispetto alle motivazioni del provvedimento che intende contestare. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non contestano specificamente le argomentazioni legali e fattuali contenute nella decisione impugnata, mancando così del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per giudicare inaffidabile il condannato?
Il Tribunale ha basato il suo giudizio su diversi elementi: l’elevata pericolosità del soggetto per la sua storia di reati violenti, la revoca di un precedente beneficio di semilibertà, una latitanza durata dieci anni e la disponibilità di contatti all’estero.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VENTIMIGLIA il 31/03/1957
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legg in sede di legittimità, perché contengono deduzioni generiche di carattere generale e sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che non prendono posizione sulle circostanze evidenziate nella ordinanza impugnata della elevata pericolosità del ricorrente per l’ostinata perpetrazione di reati a base violenta, della circos che gli era stato già concesso in passato il beneficio della semilibertà e che lo stesso era s revocato dopo pochi mesi, della circostanza che in occasione della concessione di un permesso premio egli si era reso latitante riuscendo a rimanere tale per dieci anni e tornando in It soltanto perché estradato dal Paraguay, della attuale disponibilità di contatti all’estero, lontananza del fine pena, della totale inaffidabilità del condannato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente